La Commissione Europea ha adottato il Regolamento delegato n° 1225 del 22 giugno 2023 che recepisce gran parte delle richieste di flessibilità e di applicazione di misure straordinarie avanzate da Coldiretti, per far fronte alla situazione di squilibrio di mercato del settore vitivinicolo.
Si tratta di deroghe temporanee alle misure di distillazione che possono essere finanziate nei programmi di sostegno del settore vitivinicolo, alla luce dell’attuale situazione economica, dell’inflazione e dell’aumento generale dei costi dei principali fattori di produzione agricola.
L’art. 2 sancisce che “Tale sostegno è proporzionato, debitamente giustificato dallo Stato membro e destinato ai vini e alle regioni di produzione più colpiti, conformemente al secondo comma. Esso può essere attuato a livello nazionale o regionale per i vini rossi o rosati, separatamente o congiuntamente per i vini dei due colori, che possono essere a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta oppure senza denominazione di origine protetta né indicazione geografica protetta”.
In deroga all'articolo 47, del regolamento (UE) n. 1308/2013, inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario 2023 per "vendemmia verde”, si intende “la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle”.
E sempre in deroga agli articoli 45, 46, 47 e 50 dello stesso regolamento n°1308/2013 in materia di tassi di finanziamento è previsto che durante l'esercizio finanziario 2023, il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione non superi il 60 % della spesa ammissibile. E che il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non superi il 60 %, mentre elle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l'80%.
E ancora è previsto che il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non superi il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.
In deroga all’art. 50 e sempre nell’esercizio finanziario 2023, al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili: 60% nelle regioni meno sviluppate; del 50% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate; dell’80% nelle regioni ultra periferiche.
Un regolamento che consente di prevedere pagamenti nazionali fino al 50% del sostegno concesso per la distillazione temporanea di vino in caso di crisi, norme di flessibilità in materia di vendemmia verde, promozione, ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.
Per l’Italia vale 60.547.380 euro con la possibilità di aggiungere risorse supplementare fino a un massimo del 200 % del sostegno dell’Unione.